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Sez. 1, Sentenza n. 1407 del 15/05/1971 (Rv. 351673 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - CONDIZIONI - VENDITA - MODIFICAZIONE DEL SOLO PREZZO - ESCLUSIONE DI NOVAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351673-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - CONDIZIONI - VENDITA - MODIFICAZIONE DEL SOLO PREZZO - ESCLUSIONE DI NOVAZIONE.*

Perche possa verificarsi novazione oggettiva di una precedente obbligazione occorre che vi sia un mutamento sostanziale dell'obbligazione, e cioe che con la seconda obbligazione siano apportati alla prima cambiamenti riguardanti l'oggetto della prestazione o la natura giuridica dell'obbligazione, che trasformino questa in un'obbligazione nuova incompatibile con la prima. Pertanto non sussiste novazione nel caso in cui in un contratto di vendita vi sia la semplice modificazione del prezzo, fermi restando tutti gli altri elementi (oggetto e causa). (Conf 1552'52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)