Sez. 2, Sentenza n. 9867 del 27/07/2000 (Rv. 538856 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE | Condizioni - Vendita - Modificazione del solo prezzo - Esclusione della novazione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE
La novazione oggettiva di una precedente obbligazione presuppone un mutamento sostanziale di quest'ultima. Pertanto non può ritenersi intervenuta una novazione per l'intervenuta modifica del prezzo essendo rimasti invariati tutti gli altri elementi della vendita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)