Sez. 2, Sentenza n. 1676 del 07/03/1983 (Rv. 426531 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODO DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - NOZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI ESSENZIALI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODO DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - NOZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI ESSENZIALI.*
La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà (animus novandi) e dal comune interesse (causa novandi) delle parti di sostituire ad un'obbligazione originaria (che si estingue) una obbligazione nuova (che si costituisce), e, quindi, ne sono elementi essenziali l'animus novandi, che, rispecchiando lo specifico intento negoziale dei contraenti, deve essere in concreto provato, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. (V 2686/80, mass n 406465; (V 5862/79, mass n 402527; (V 535/74, mass n 368297; (V 1407/71, mass n 351673).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)