Sez. 3, Sentenza n. 957 del 03/02/1987 (Rv. 450588 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - FISSAZIONE DELLA DATA DI ESECUZIONE DEL RILASCIO - PROVVEDIMENTO EX ART. 56 DELLA SUDDETTA LEGGE - NATURA ORDINATORIA - CONSEGUENZE - REVOCABILITÀ E MODIFICABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO STESSO - SUA IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - FISSAZIONE DELLA DATA DI ESECUZIONE DEL RILASCIO - PROVVEDIMENTO EX ART. 56 DELLA SUDDETTA LEGGE - NATURA ORDINATORIA - CONSEGUENZE - REVOCABILITÀ E MODIFICABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO STESSO - SUA IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento con il quale il giudice fissa, a norma dello art. 56 della legge n. 392 del 1978, la data di esecuzione del rilascio, che ha natura meramente ordinatoria ed è insuscettibile di passare in giudicato, è revocabile e modificabile solamente in Sede esecutiva da parte del giudice dell'esecuzione e non può formare oggetto di impugnazione innanzi al giudice superiore in Sede di cognizione. (Conf 534/86, mass n 444129; (Conf 3322/83, mass n 428217).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)