Sez. 3, Sentenza n. 534 del 27/01/1986 (Rv. 444129 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - (NOZIONI - CARATTERI - DISTINZIONI) - LEGGE COSIDDETTA SULLO EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - FISSAZIONE DELLA DATA DI ESECUZIONE DEL RILASCIO - PROVVEDIMENTO, EX ART. 56 DELLA SUDDETTA LEGGE - NATURA ORDINATORIA - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - IN GENERE - (NOZIONI - CARATTERI - DISTINZIONI) - LEGGE COSIDDETTA SULLO EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - FISSAZIONE DELLA DATA DI ESECUZIONE DEL RILASCIO - PROVVEDIMENTO, EX ART. 56 DELLA SUDDETTA LEGGE - NATURA ORDINATORIA - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento con il quale il giudice fissa, a norma dello art. 56 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la data di esecuzione del rilascio, ha natura meramente ordinatoria, come è confermato dagli artt. 13 e 14 del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 (convertito in legge 25 maggio 1982 n. 94), il quale prevede una nuova fissazione del giorno dell'esecuzione da parte del pretore competente ai sensi dell'art. 26 cod. proc. civ.. detto provvedimento pertanto, insuscettibile, di passare in giudicato, e revocabile o modificabile, dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di rilascio, in Sede esecutiva da parte del giudice dell'esecuzione, non può formare oggetto di impugnazione innanzi al giudice superiore in Sede cognitiva da parte di chi lo ritiene illegittimo o incongruo. (Conf 3322/83, mass n 428217).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 13, Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 14 CORTE COST., Legge 25/05/1982 num. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)