Sez. 3, Sentenza n. 3417 del 17/12/1973 (Rv. 367390 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RIPARTIZIONE DI COMPITI TRA I VARI ORGANI DI UNO STESSO UFFICIO GIUDIZIARIO - VIOLAZIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IMPROPONIBILITA - FATTISPECIE IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RIPARTIZIONE DI COMPITI TRA I VARI ORGANI DI UNO STESSO UFFICIO GIUDIZIARIO - VIOLAZIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IMPROPONIBILITA - FATTISPECIE IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA.*
Non e ammissibile il regolamento di Competenza per pretesa violazione della distribuzione dei compiti tra i vari organi di uno stesso ufficio giudiziario (cosiddetta Competenza interna). (nella specie la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile l'istanza ex art 42 cod proc civ, diretta a sostenere che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione fosse di Competenza del collegio e non del giudice dell'esecuzione). (V 2047/71, mass n 352703).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)