Sez. 3, Sentenza n. 2047 del 26/06/1971 (Rv. 352703 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RIPARTO DELLE FUNZIONI FRA LE SEZIONI ED I COMPONENTI DELLO STESSO UFFICIO GIUDIZIARIO - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - IMPROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO - PROPONIBILITA DEI MEZZI NORMALI DI IMPUGNAZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RIPARTO DELLE FUNZIONI FRA LE SEZIONI ED I COMPONENTI DELLO STESSO UFFICIO GIUDIZIARIO - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - IMPROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO - PROPONIBILITA DEI MEZZI NORMALI DI IMPUGNAZIONE.*
La Competenza attribuita a ciascun organo giurisdizionale non e suscettibile di ulteriori frazionamenti nell'ambito dello stesso ufficio fra le diverse Sezioni e i magistrati che le compongono. Pertanto lo stabilire se un provvedimento debba essere reso da un giudice anziche da un altro dello stesso ufficio non costituisce una questione di Competenza nei termini dell'art 42 cod proc civ, e conseguentemente la violazione di detta ripartizione puo farsi valere soltanto con i normali mezzi di impugnazione della sentenza che pronunzia sul merito. (Conf 638'70, mass n 345809' 206'66, mass n 324015).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)