Sez. 3, Sentenza n. 9553 del 12/11/1994 (Rv. 488571 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Sentenza non notificata - Proposizione dell'impugnazione - Utilizzazione del termine annuale più il termine risultante dalla sospensione durante il periodo feriale - Notificazione dell'impugnazione in uno dei luoghi indicati dall'art. 330 cod. proc. civ. - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
In virtù dello stretto collegamento esistente tra gli artt. 327 e 330 cod. proc. civ., se la parte si avvale, per la proposizione dell'impugnazione avverso sentenza non notificata, del termine annuale, più il termine risultante dalla sospensione durante il periodo feriale, l'atto di impugnazione deve essere notificato in uno dei luoghi indicati dall'art. 330 - presso il procuratore costituito, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - e non alla parte personalmente, così come previsto dal terzo comma della norma stessa, nella diversa ipotesi di notifiche eseguite dopo l'anno dalla pubblicazione della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)