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Sez. 1, Sentenza n. 12844 del 02/12/1992 (Rv. 479842 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - In genere | Impugnazione - Proposizione nel termine annuale - Atto di impugnazione - Notificazione - Luogo.
Stato
decisa il 1992-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479842-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - In genere

Per lo stretto collegamento fra l'art. 327 e 330 cod. proc. civ., se la parte si avvale, per la proposizione dell'impugnazione avverso sentenza non notificata, del termine annuale ricomprensivo della sospensione feriale, l'atto di impugnazione deve essere notificato in uno dei luoghi indicati nell'art. 330 cod. proc. civ. (presso il procuratore costituito, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto) e non già alla parte personalmente, come previsto dal terzo comma dell'art. 330 nella diversa ipotesi di notifiche eseguite dopo l'anno dalla pubblicazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)