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Sez. 1, Sentenza n. 9067 del 29/07/1992 (Rv. 478382 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - In genere | Impugnazione entro l'anno della pubblicazione della sentenza più il periodo di sospensione nel periodo feriale - Impugnazione ex art. 327cod. proc. civ. - Configurabilità - Notificazione - Modalità - Alla parte personalmente - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478382-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - In genere

L'impugnazione proposta entro l'anno solare dalla pubblicazione della sentenza, più il periodo risultante dalla sospensione durante il periodo feriale, costituisce impugnazione nel termine fissato dall'art. 327 cod. proc. civ., e, pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dal primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ., non personalmente alla parte, come previsto dal terzo comma di tale ultima norma per il diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine (se ancora ammessa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)