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Sez. L, Sentenza n. 2111 del 20/05/1977 (Rv. 385834 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PATTO INDIVIDUALE DETERMINANTE UN LIMITE ORARIO SETTIMANALE NEI CONFRONTI DI UN DIRIGENTE - CONSEGUENZE - COMPENSABILITA DEL LAVORO STRAORDINARIO - PREVALENZA DEL PREDETTO SULL'ART 34 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 19 LUGLIO 1967 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE COMMERCIALI.*
Stato
decisa il 1977-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385834-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PATTO INDIVIDUALE DETERMINANTE UN LIMITE ORARIO SETTIMANALE NEI CONFRONTI DI UN DIRIGENTE - CONSEGUENZE - COMPENSABILITA DEL LAVORO STRAORDINARIO - PREVALENZA DEL PREDETTO SULL'ART 34 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 19 LUGLIO 1967 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE COMMERCIALI.*

Il patto individuale, che fissa un limite orario settimanale ad un prestatore di lavoro inquadrato nella categoria dei dirigenti, contrasta con l'art 34 CCNL 19 luglio 1967 per i dipendenti delle imprese commerciali, escludente uno speciale compenso per il lavoro straordinario prestato da dirigenti, in quanto, riferendo la retribuzione alla quantita anziche alla qualita del lavoro, implica che il lavoro prestato oltre il limite d'orario deve essere compensato a parte. Questo patto, in quanto piu favorevole al lavoratore, deve prevalere sull'art 34 citato. (V 1843/69, mass n 340955).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 19/07/1967 num. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)