Sez. L, Sentenza n. 462 del 21/01/1988 (Rv. 457004 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - ANZIANITÀ DI SERVIZIO DEL LAVORATORE - MERO FATTO GIURIDICO - CONFIGURABILITÀ - OGGETTO DI AUTONOMO DIRITTO SUSCETTIBILE DI ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - DIRITTI RIVENDICATI SULLA BASE DI UNA DETERMINATA ANZIANITÀ - PRESCRITTIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - ANZIANITÀ DI SERVIZIO DEL LAVORATORE - MERO FATTO GIURIDICO - CONFIGURABILITÀ - OGGETTO DI AUTONOMO DIRITTO SUSCETTIBILE DI ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - DIRITTI RIVENDICATI SULLA BASE DI UNA DETERMINATA ANZIANITÀ - PRESCRITTIBILITÀ.*
L'anzianità di servizio del lavoratore, in relazione alla durata complessiva nel tempo del rapporto di lavoro, anche quando, in caso di contestazione, sia necessario l'accertamento della sua qualificazione giuridica, non è oggetto di un autonomo diritto, come tale suscettibile di estinguersi per prescrizione, ma costituisce invece un mero fatto giuridico, del quale è possibile chiedere l'accertamento anche se l'iniziale periodo lavorativo, disconosciuto dal datore di lavoro, si collochi temporalmente al di là del termine di prescrizione ordinaria. Suscettibili di estinguersi per prescrizione, invece, sono soltanto i singoli diritti che, sulla base di una determinata anzianità di servizio, vengono rivendicati (nella specie, il lavoratore domandava l'accertamento della natura subordinata del rapporto denominato di "formazione professionale" e svoltosi nel periodo antecedente la sua formale assunzione, con riserva di rivendicare in separato giudizio le differenze salariali ed il risarcimento del danno per omessa contribuzione assicurativa, ed il giudice di merito aveva dichiarato estinto per prescrizione decennale il diritto all'accertamento della natura subordinata del rapporto. La C.S. in base all'enunciato principio ha annullato tale decisione). (V 5271/87, mass n 453850; (V 4812/86, mass n 447512; (V 3559/86, mass n 446489; (V 26/86, mass n 443666).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)