diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3559 del 27/05/1986 (Rv. 446489 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - NATURA DI MERO FATTO GIURIDICO - PRESCRIZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446489-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - NATURA DI MERO FATTO GIURIDICO - PRESCRIZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La posizione del lavoratore nel rapporto di lavoro, rappresentata dal complesso dei diritti ed obblighi da esso nascenti, non costituisce uno status in senso tecnico, ossia una situazione giuridica che si sostanzia in un autonomo e distinto diritto, né sussiste un supposto diritto del lavoratore all'anzianità di servizio, autonomamente prescrivibile, ma l'anzianità costituisce il presupposto di fatto - in quanto tale, non soggetto a prescrizione alcuna - per l'attribuzione di diritti, soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio. Consegue quindi che, in ipotesi di istituti legali o contrattuali in cui l'anzianità del lavoratore costituisca presupposto (unico od unito ad altri) per il conseguimento di determinati diritti (promozioni, scatti di retribuzione, indennità di fine rapporto, durata delle ferie, durata del periodo di comporto) la durata nel tempo del rapporto - anche quando in caso di contestazione, sia necessario l'accertamento della sua qualificazione giuridica - viene sempre dedotta come mero fatto giuridico non suscettibile di prescrizione. (nella specie il lavoratore, sostenendo che la sua anzianità di servizio era maggiore di quella riconosciutagli dal datore di lavoro per il computo di un periodo formalmente qualificato di istruzione professionale, rivendicava differenze per scatti di anzianità ed altre differenze retributive conseguenti a tale accertamento; la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto non preclusa da alcuna prescrizione l'accertamento della maggiore durata del rapporto ed invece soggetti a prescrizione i singoli diritti da tale accertamento derivanti. (V 6494/84, mass n 438078; (V 6379/84, mass n 437962; (contra 7385/83, mass n 431977).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)