Sez. 1, Sentenza n. 1383 del 10/02/1987 (Rv. 450849 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - EVENTO INTERRUTTIVO RELATIVO AD UNA PARTE - INTERRUZIONE DELL'INTERO PROCEDIMENTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - EVENTO INTERRUTTIVO RELATIVO AD UNA PARTE - INTERRUZIONE DELL'INTERO PROCEDIMENTO.*
La riunione di più cause in unico processo comporta che la vicenda interruttiva, ancorché relativa solo alle parti di una delle cause riunite, opera rispetto all'intero procedimento e dunque per tutte le cause in esso confluite, per cui, non essendo ammissibile un'interruzione parziale, non è dato distinguere tra i rapporti dedotti in giudizio, al fine di escludere il fenomeno interruttivo per quelli di cui non fanno parte i litiganti riguardo ai quali si sono verificati gli eventi che hanno dato causa all'interruzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)