Sez. 1, Sentenza n. 14102 del 01/10/2002 (Rv. 557721 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Evento interruttivo relativo ad una parte - Interruzione dell'intero procedimento.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
La riunione di più cause in unico processo comporta che la vicenda interruttiva, ancorché relativa solo alle parti di una delle cause riunite, opera rispetto all'intero procedimento e dunque per tutte le cause in esso confluite, per cui, non essendo ammissibile un'interruzione parziale, non è dato distinguere tra i vari rapporti dedotti in giudizio, al fine di escludere il fenomeno interruttivo per quelli cui risultino estranei i litiganti riguardo ai quali si sono verificati gli eventi che hanno dato causa all'interruzione. Solo quando venga, anche implicitamente, disposta la separazione delle cause è possibile, infatti, evitare che l'effetto interruttivo investa tutte le parti del "simultaneus processus".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)