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Sez. U, Sentenza n. 652 del 03/02/1986 (Rv. 444220 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - RAPPRESENTANZA DELLE REGIONI - FORMALE MANDATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444220-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - RAPPRESENTANZA DELLE REGIONI - FORMALE MANDATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello stato da parte di una regione a statuto ordinario, secondo la previsione dell'art. 107 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e delle norme da essa emanate in sua attuazione (nella specie, legge della regione Abruzzo 9 gennaio 1979 n. 3), nonché dell'art. 10 della legge 3 aprile 1979 n. 103, non rende necessario una deliberazione che si estrinsechi in un formale mandato e di conseguenza resta irrilevante il fatto che la deliberazione stessa porti una data successiva a quella dell'assunzione della difesa. (V 1672/82, mass n 419503; (V 700/75, mass n 374033).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 107, Legge Reg. Abruzzi 09/01/1979 num. 3, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)