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Sez. U, Sentenza n. 700 del 24/02/1975 (Rv. 374033 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI - DELIBERAZIONE PARTICOLARE DA PARTE DI TALI ENTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - DELIBERAZIONE DE QUA - SUSSISTENZA - NATURA.*
Stato
decisa il 1975-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374033-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI - DELIBERAZIONE PARTICOLARE DA PARTE DI TALI ENTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - DELIBERAZIONE DE QUA - SUSSISTENZA - NATURA.*

L'art 43 del RD 30 ottobre 1933 n 1611 (sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello stato)- che autorizza l' Avvocatura erariale ad assumere la difesa di amministrazioni pubbliche non statali e di enti pubblici soggetti a tutela o vigilanza dello stato - non e rivolto a tutelare l'interesse specifico di tali enti, ma soltanto quello generale dello stato a che i fini pubblici delegati ai medesimi vengano legittimamente ed opportunamente perseguiti, mediante l'attribuzione della difesa in giudizio ad un organo chiamato a valutare gli interessi dello stato considerato nella sua unita. Ne consegue che l' Avvocatura erariale puo assumere la difesa dei suindicati enti senza bisogno di una particolare deliberazione da parte di questi ultimi. Inoltre, questa eventuale delibera, se effettivamente adottata, integra un atto interno che non riguarda i terzi e che non deve esteriorizzarsi mediante il conferimento all' Avvocatura di un formale mandato ad litem. (Conf 1738/55; 34/54; contra 1492/74, mass n 369606).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)