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Sez. 1, Sentenza n. 271 del 13/01/2004 (Rv. 569401 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA | Azione di garanzia - Prescrizione - Termine biennale ex art. 1667, terzo comma, cod.civ. - Decorrenza - "Dies a quo" - Individuazione - Riferimento alla consegna definitiva dell'opera, successiva alla verifica ed all'accettazione - Necessità - Eventuale consegna anticipata, con riserva di verifica - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569401-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA

In tema di appalto di opere pubbliche, il "dies a quo" di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia per vizi - termine stabilito dall'art. 1667, terzo comma, cod. civ., non derogato da alcuna norma della disciplina sugli appalti di opere pubbliche - deve essere individuato (così come nell'appalto tra privati) con riferimento alla consegna definitiva dell'opera, che sia, cioè, successiva (o contestuale) alla verifica ed all'accettazione dell'opera stessa, e non già con riguardo ad una eventuale consegna anticipata, con riserva di verifica; ciò tanto più che, nell'appalto di opera pubblica, il soggetto committente ha non solo il diritto di verificare l'opera prima della consegna - come nella disciplina privatistica, ex art. 1665, primo comma cod.civ. -, ma anche il dovere ineludibile di procedere ad una siffatta verifica attraverso il collaudo (il quale costituisce un atto, oltre che necessario ed obbligatorio, anche formale, nel senso che la volontà di accettare l'opera - a differenza che nell'appalto tra privati, in cui l'accettazione può essere anche implicita, ex art. 1665, quarto comma, cod.civ. - deve sempre essere espressa, subordinata com'è ad una particolare procedura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1665, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1895 num. 350, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)