Sez. 1, Sentenza n. 6184 del 26/11/1979 (Rv. 402907 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE EX ART 305 COD PROC CIV PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE ALLE CONTROPARTI DEL RICORSO E DEL PEDISSEQUO DECRETO - TERMINE ASSEGNATO CON IL DECRETO O SUCCESSIVAMENTE PROROGATO PRIMA DELLA SCADENZA - IMPROROGABILITA - INTERRUZIONE PER MORTE DELLA PARTE - NOTIFICAZIONE TEMPESTIVA NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO ESTRANEO AL PROCESSO - RINNOVAZIONE TARDIVA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DEL DEFUNTO - INVALIDITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE EX ART 305 COD PROC CIV PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE ALLE CONTROPARTI DEL RICORSO E DEL PEDISSEQUO DECRETO - TERMINE ASSEGNATO CON IL DECRETO O SUCCESSIVAMENTE PROROGATO PRIMA DELLA SCADENZA - IMPROROGABILITA - INTERRUZIONE PER MORTE DELLA PARTE - NOTIFICAZIONE TEMPESTIVA NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO ESTRANEO AL PROCESSO - RINNOVAZIONE TARDIVA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DEL DEFUNTO - INVALIDITA.*
Al fine della tempestiva riassunzione del processo interrotto, e sufficiente la presentazione, nel termine di sei mesi di cui allo art 305 cod proc civ, del ricorso per la fissazione di nuova udienza, a condizione che l'istante provveda poi alla notificazione alle controparti di tale ricorso e del pedissequo decreto del giudice, entro il termine all'uopo originariamente assegnatogli con il decreto stesso, ovvero successivamente prorogato prima della sua scadenza. Ne consegue, in ipotesi di interruzione per morte della parte, che se tale ultima notifica, prima della scadenza del relativo termine, sia stata effettuata solo nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto processuale, l'Estinzione del giudizio non puo essere preclusa dalla successiva rinnovazione della notificazione stessa nei confronti degli eredi del defunto, ancorche in forza di un improprio provvedimento di 'integrazione del contraddittoriò, inidoneo a prorogare un termine gia scaduto. (V 2914/76, mass n 381679; (V 23/75, mass n 373129).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)