Sez. 2, Sentenza n. 23 del 07/01/1975 (Rv. 373129 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ISTANZA PER LA RIASSUNZIONE - PRESENTAZIONE NEL TERMINE SEMESTRALE - NOTIFICAZIONE NEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - NATURA ORDINATORIA DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE - PROROGABILITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ISTANZA PER LA RIASSUNZIONE - PRESENTAZIONE NEL TERMINE SEMESTRALE - NOTIFICAZIONE NEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - NATURA ORDINATORIA DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE - PROROGABILITA - CONDIZIONI.*
A realizzare la tempestiva riassunzione del processo e sufficiente che nel termine di sei mesi prescritto dall'art 305 cod proc civ sia presentata l'istanza per la fissazione dell'udienza, mentre la notifica dell'istanza stessa e del decreto del giudice potranno aver luogo anche successivamente, purche entro il termine appositamente fissato col predetto provvedimento. Poiche, peraltro, in ordine alla inosservanza del termine per la notifica dell'atto riassuntivo, il codice non commina la decadenza, esso deve essere qualificato ordinatorio e considerato, in conseguenza, soggetto a proroga; ma la protrazione non puo essere chiesta e disposta quando il termine originario sia gia scaduto, perche, in tal caso, la proroga non potrebbe essere configurata come continuazione del termine originariamente stabilito, ma dovrebbe essere considerata come assegnazione di un nuovo termine, del tutto distinto e separato da quello precedentemente esaurito. (V 2138/72, mass n 359393; 1179/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)