Sez. 2, Sentenza n. 2914 del 22/07/1976 (Rv. 381679 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE - TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE - NATURA ORDINATORIA - PROROGABILITA - CONDIZIONI - INOSSERVANZA DEL TERMINE - EFFETTO PRECLUSIVO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE - TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE - NATURA ORDINATORIA - PROROGABILITA - CONDIZIONI - INOSSERVANZA DEL TERMINE - EFFETTO PRECLUSIVO.*
Il termine fissato dal giudice per la notificazione dell'atto di riassunzione del processo interrotto ha natura ordinatoria ed, in quanto tale, puo essere prorogato solo prima della scadenza ne, dopo l'inutile verificarsi di questa, e revocabile l'ordinanza che l'abbia stabilito. Pertanto, la inosservanza del termine originario predetto, non tempestivamente prorogato, produce lo stesso effetto preclusivo scaturente dal mancato rispetto di un termine perentorio. (Conf 23/75, mass n 373129).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)