Sez. L, Sentenza n. 312 del 14/01/1984 (Rv. 432586 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE - RAPPORTO DI - PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE TRA UN MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE E L'INAM REGOLATO DAGLI ACCORDI NORMATIVI STIPULATI TRA L'INAM E LA FEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ORDINE DEI MEDICI - RECESSO "AD NUTUM" DELL'ISTITUTO - ESERCITABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE - RAPPORTO DI - PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE TRA UN MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE E L'INAM REGOLATO DAGLI ACCORDI NORMATIVI STIPULATI TRA L'INAM E LA FEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ORDINE DEI MEDICI - RECESSO "AD NUTUM" DELL'ISTITUTO - ESERCITABILITÀ - CONDIZIONI.*
Con riguardo al rapporto di prestazione d'opera professionale fra un medico specialista ambulatoriale e l'INAM, che risulti regolato, in base ad espressa dichiarazione sottoscritta in Sede di conferimento dell'incarico, dai patti e dalle condizioni fissate dagli accordi normativi stipulati fra l'INAM medesimo e la federazione nazionale dell'ordine dei medici (quale la convenzione del 3 marzo 1955 ed il relativo allegato), il diritto dell'istituto di recedere "ad nutum", secondo la previsione dell'art. 2237 primo comma cod. civ., non può essere riconosciuto per il solo fatto che tale recesso non sia stato specificamente escluso dalle parti, occorrendo a detto fine accertare che, dal complessivo contenuto di quei patti e quelle condizioni, da interpretarsi secondo le normali regole di ermeneutica negoziale, non emerga una regolamentazione convenzionale, circa le ipotesi di revoca dell'incarico e di scioglimento del rapporto, incompatibile con il suddetto recesso, accordato in via generale dal citato art. 2237 cod. civ. in favore del cliente del professionista. (V 958/82, mass n 418825; (V 1843/80, mass n 405463; (V 2526/75, mass n 376444; (V 3284/72, mass n 361109; (V 131/69, mass n 338028; (V 625/68, mass n 331774).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., DM 01/07/1955
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)