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Sez. 5, Sentenza n. 7570 del 15/05/2003 (Rv. 563130 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | A seguito di ordinanza ex art. 375, secondo comma, cod. proc. civ. - Parti a cui siano state notificate le conclusioni scritte del P.G. ai sensi dell'art. 375, comma terzo - Omesso deposito di memorie ex art. 378 cod. proc. civ. - Successive osservazioni scritte - Disciplina ex art. 379, comma quarto, cod. proc. civ. - Contenuto precettivo - Presentazione, da parte degli avvocati delle parti, di documenti scritti di considerevole lunghezza - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563130-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE

In tema di pubblica udienza nel giudizio di cassazione, disposta - ai sensi dell'art. 375, comma secondo, cod. proc. civ.- con ordinanza, a seguito del mancato ricorso di qualcuna delle ipotesi di cui al primo comma, gli avvocati delle parti, ai quali siano state notificate le conclusioni del pubblico ministero, ai sensi del terzo comma dell'art. 375, cit., che non abbiano esercitato la facoltà di presentare memorie in cancelleria, ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., non oltre cinque giorni prima dell'udienza, possono, nella stessa udienza, presentare, ai sensi dell'art. 379, comma quarto, cod. proc. civ., solo "brevi osservazioni" scritte sulle conclusioni del pubblico ministero, allo scopo di consentire loro un consapevole e compiuto esercizio del diritto di replica nel corso della discussione orale, in ottemperanza al principio del contraddittorio, ma non articolate e complesse memorie che, se depositate, devono essere dichiarate inammissibili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)