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Sez. U, Sentenza n. 3815 del 24/02/2005 (Rv. 579442 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Successive osservazioni scritte - Disciplina "ex" art. 379, quarto comma, cod. proc. civ. - Contenuto precettivo - Presentazione, dagli avvocati delle parti, di memorie - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579442-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE

Nell'udienza di discussione dinanzi alla Corte di Cassazione, le brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del P.M., che gli avvocati delle parti possono presentare nella stessa udienza ai sensi dell'art. 379 cod. proc. civ., non possono assumere il contenuto di vere e proprie memorie; queste, se prodotte, quantunque qualificate dalle parti interessate "note di replica", debbono essere considerate inammissibili, perchè non tempestivamente depositate ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)