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Sez. L, Sentenza n. 15426 del 04/12/2000 (Rv. 542419 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Successive osservazioni scritte - Disciplina ex art. 379, comma quarto, cod. proc. civ. - Contenuto precettivo - Presentazione, da parte degli avvocati delle parti, di documenti scritti di considerevole lunghezza contenenti argomenti rivolti alle controparti - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542419-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE

L'art. 379, ultimo comma, cod. proc. civ. consente agli avvocati delle parti di presentare in udienza esclusivamente brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero; non è, quindi, ammissibile la presentazione in udienza di documenti di lunghezza considerevole contenenti non già osservazioni contro il pubblico ministero, bensì argomenti rivolti alla controparte. Attraverso la presentazione di documenti del genere, infatti, si tende in realtà ad eludere il termine fissato dall'art. 378 cod. proc. civ. per la presentazione di "memorie" in cancelleria. (Fattispecie relativa ad un documento formato da sette pagine dattiloscritte presentato in udienza dall'avvocato dei controricorrenti e contenente argomenti rivolti al ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)