Sez. 5, Sentenza n. 8826 del 10/02/2005 Ud. (dep. 07/03/2005) Rv. 231588 - 01
NULLITÀ (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Notificazione della citazione - Esecuzione della notificazione con modalità diverse da quelle prescritte - Verifica del conseguimento dello scopo - Criterio discretivo per la configurazione di una nullità di ordine generale sanabile - Fattispecie.
NULLITÀ (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE
La notificazione della citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, pur in mancanza di un'elezione di domicilio da parte dell'imputato, determina una nullità a regime intermedio, non assoluta, essendo idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, considerato il rapporto fiduciario intercorrente con il legale cui l'atto é stato notificato. Ne consegue l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, del decreto di citazione per il giudizio d'appello e dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, effettuate presso lo studio del difensore di fiducia, nell'erroneo presupposto che presso tale difensore fosse stato eletto domicilio, era affetta da nullità a regime intermedio, non più rilevabile oltre i termini di cui all'art. 180 cod. proc.pen., essendo stata comunque idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)