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Sez. 5, Sentenza n. 1765 del 28/11/2007 Ud. (dep. 14/01/2008) Rv. 239097 - 01

NULLITÀ - IN GENERE | Decreto di citazione a giudizio - Violazione del termine a comparire - Nullità assoluta - Esclusione - Nullità generale a regime intermedio - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239097-01

NULLITÀ - IN GENERE

La violazione del termine a comparire davanti al Tribunale, previsto dall'art. 552, comma terzo, cod. proc. pen., in giorni sessanta, non determina la nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio, bensì una nullità generale di carattere intermedio, rilevabile d'ufficio ex art. 180 cod. proc. pen. e deducibile, ex art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., dalla parte interessata all'osservanza della norma violata, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento; qualora la parte compaia dichiarando che la comparizione è determinata dal solo intento di fare rilevare l'irregolarità, ha diritto, ex art. 184, comma secondo, cod. proc. pen., ad un termine a difesa che deve essere tale da assicurare all'imputato il godimento dei termini complessivamente stabiliti dall'art. 552, comma terzo, cod. proc. pen. a fare data dalla prima notifica. (Nella specie all'imputato era stato concesso un termine non inferiore a venti giorni di guisa che aveva goduto di quello complessivo di sessanta giorni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)