Sez. 3, Sentenza n. 1015 del 02/03/2000 Cc. (dep. 10/04/2000) Rv. 215885 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE | Reato commesso all'estero da cittadino straniero - Richiesta del Ministro di Giustizia - Assenza - Possibilità di adottare la misura cautelare - Esclusione - Ragione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE
Non è adottabile la misura cautelare, in relazione ad una fattispecie delittuosa (nella specie, di cui all'art. 602 cod. pen) che per essere in concreto punibile, ricorrendo gli estremi di cui all'art. 10, comma secondo, cod. pen., necessita della richiesta del Ministro della Giustizia, trattandosi di reato commesso all'estero da cittadini stranieri in danno di cittadina straniera. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la richiesta ministeriale, essendo di natura politico-amministrativa, è incerta, con il conseguente rischio di ancorare la misura cautelare ad una mera eventualità di condanna).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 272, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 272
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)