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Sez. U, Sentenza n. 7577 del 31/03/2006 (Rv. 588454 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Difetto assoluto di giurisdizione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di controversia tra Inpdap e amministrazione statale per rimborso di spese cagionate da inadempienze dell'amministrazione.
Stato
decisa il 2006-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588454-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere; attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione attinente all'idoneità di una norma di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno respinto il motivo di ricorso concernente il difetto assoluto di giurisdizione per improponibilità della domanda, in controversia instaurata contro il Ministero della giustizia da un ente previdenziale che chiedeva il rimborso degli interessi su ritardati pagamenti di indennità di buonuscita corrisposti a causa dalla tardiva trasmissione di documenti necessari per la liquidazione dell'indennità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)