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Sez. U, Ordinanza n. 6635 del 30/03/2005 (Rv. 579978 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Difetto assoluto di giurisdizione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di elezione di rettore di università.
Stato
decisa il 2005-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579978-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere; attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione attinente all'idoneità di una norma di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno respinto il motivo di ricorso concernente il difetto assoluto di giurisdizione per improponibilità della domanda in controversia relativa all'elezione del rettore di un'università, che i ricorrenti, professori universitari, ritenevano illegittima, con conseguente invalidità del D.M. di nomina del rettore, in quanto lo statuto universitario - formulato in asserita violazione dell'art. 97 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - aveva esteso il diritto d'elettorato attivo per la detta carica agli studenti ed al personale tecnico - amministrativo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)