Sez. 5, Sentenza n. 4381 del 23/02/2011 (Rv. 616729 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPELLO - DELL'UFFICIO - COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE | Valore accertato ai fini di un'imposta - Efficacia vincolante ai fini di altra imposta - Sussistenza - Condizioni - Mancata presentazione della dichiarazione IVA - Accertamento in tema di imposte dirette - Legittimità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPELLO - DELL'UFFICIO - COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE
In tema di accertamento tributario, i principi costituzionali di uguaglianza, legalità, imparzialità amministrativa e capacità contributiva, stabiliti dagli artt. 3, 97 e 53 Cost., impongono, all'Amministrazione finanziaria, anche in difetto di un'espressa previsione legislativa, un vincolo rispetto a precedenti accertamenti sul valore degli stessi fatti economici effettuati ai fini dell'applicazione di altro tributo, quando le singole leggi d'imposta non stabiliscano differenti criteri di valutazione, con la conseguenza che se l'Ufficio finanziario abbia effettuato un accertamento a fini IVA, nei confronti di un contribuente che non aveva presentato la relativa dichiarazione, gli esiti dello stesso possono essere utilizzati anche a fini IRPEF nonostante che, con riferimento a tale tributo, la dichiarazione sia stata ritualmente depositata.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)