Sez. 5, Sentenza n. 792 del 20/01/2003 (Rv. 559881 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamento compiuto dall'Amministrazione in applicazione di un tributo (IVA) - Vincolo nei confronti dell'Amministrazione nell'applicazione di altro tributo (IRPEF) - Affermazione - Condizioni - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, il valore accertato dall'Amministrazione finanziaria a fini applicativi di una imposta (nella specie IVA) vincola la stessa Amministrazione anche nell'ambito applicativo di altri tributi (nel caso: IRPEF), ove i fatti economici siano i medesimi e le singole leggi d'imposta non stabiliscono differenti criteri di valutazione. Ciò - anche in difetto di una espressa previsione legislativa - nell'applicazione diretta dei principi costituzionali di uguaglianza, di legalità, di imparzialità amministrativa e di capacità contributiva, stabiliti dagli artt. 3, 97 e 53 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)