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Sez. L, Sentenza n. 4164 del 16/07/1979 (Rv. 400673 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - VERSAMENTO PER UN ANNO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO - RIFERIMENTO AL PERIODO PRECEDENTE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN VIA AMMINISTRATIVA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE CON DECORRENZA POSTERIORE ALLA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400673-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - VERSAMENTO PER UN ANNO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO - RIFERIMENTO AL PERIODO PRECEDENTE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN VIA AMMINISTRATIVA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE CON DECORRENZA POSTERIORE ALLA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA.*

In tema di pensione di invalidita il requisito del versamento dei contributi per un anno nell'ultimo quinquennio, richiesto dall'art 9 RDL 14 aprile 1939 n 636, modificato dall'art 2 legge 4 aprile 1952 n 218, ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di invalidita va riscontrato con riferimento al periodo precedente la presentazione della domanda in via amministrativa, in ogni caso, e quindi anche nell'ipotesi che per l'aggravamento o per l'insorgenza di infermita sopravvenuta o accertata nel corso del procedimento amministrativo o di quello giudiziario la pensione debba essere riconosciuta con decorrenza posteriore alla chiusura del procedimento amministrativo e precisamente dal primo giorno del mese successivo all'insorgenza dell'invalidita pensionabile. (Conf 4357/78, mass n 394025; (Conf 3555/78, mass n 393055).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)