Sez. 1, Sentenza n. 6415 del 14/04/1983 Ud. (dep. 09/07/1983) Rv. 159872 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - IMPORTAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - MANCATA PREVISIONE DELL'IPOTESI DELLA MODICA QUANTITÀ - RATIO.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - IMPORTAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - MANCATA PREVISIONE DELL'IPOTESI DELLA MODICA QUANTITÀ - RATIO.*
La mancata previsione nel reato di importazione di sostanze stupefacenti, dell'ipotesi della modica quantità, non è frutto di una svista del legislatore, ma discende dalla esigenza di reprimere con maggior rigore le attività illecite primarie concernenti le sostanze stupefacenti (importazione, produzione, fabbricazione, estrazione e coltivazione) rispetto a quelle secondarie del mero acquisto, detenzione, commercio o trasporto, in quanto le prime sono dirette a creare nuove disponibilità per il mercato e la circolazione della droga nel territorio dello stato.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)