Sez. U, Sentenza n. 9915 del 09/10/1990 (Rv. 469429 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE - ESPROPRIAZIONE CONGIUNTA DI PIÙ IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA UNITARIA - MANCATA UTILIZZAZIONE DI UN FONDO - DIRITTO SOGGETTIVO DEL PROPRIETARIO ALLA RETROCESSIONE, TUTELABILE DINANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - ESCLUSIONE - INTERESSE LEGITTIMO ALLA DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITÀ DEL FONDO - SUSSISTENZA - TUTELABILITÀ DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE - ESPROPRIAZIONE CONGIUNTA DI PIÙ IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA UNITARIA - MANCATA UTILIZZAZIONE DI UN FONDO - DIRITTO SOGGETTIVO DEL PROPRIETARIO ALLA RETROCESSIONE, TUTELABILE DINANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - ESCLUSIONE - INTERESSE LEGITTIMO ALLA DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITÀ DEL FONDO - SUSSISTENZA - TUTELABILITÀ DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Nel caso di espropriazione congiunta di più immobili per la realizzazione di un'opera pubblica unitaria, il proprietario del singolo fondo, il quale ne denunci la mancata utilizzazione, per essere stata detta opera attuata su altri beni, non è titolare di diritti soggettivi, tutelabili davanti al giudice ordinario, né, in particolare, può esperire Azione risarcitoria, ma è portatore di una posizione di mero interesse legittimo, deducibile dinanzi al giudice amministrativo, per il conseguimento da parte dell'autorità amministrativa di una dichiarazione d'inservibilità di quel fondo (necessaria al fine della sua retrocessione). (V 4895/83, mass n 429783).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)