diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 396 del 15/07/1999 (Rv. 528587 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Domanda antecedente al provvedimento dell'espropriante o dell'Autorità amministrativa dichiarante la non necessarietà delle porzioni immobiliari - Cognizione - Devoluzione al giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1999-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528587-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

La controversia avente ad oggetto la pretesa dell'espropriato alla retrocessione parziale del bene non utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica, se anteriore al provvedimento dell'espropriante (ovvero dell'autorità amministrativa su istanza dell'espropriato) il quale dichiari che le porzioni immobiliari, di cui si chiede la restituzione, più non servono alla detta opera, investe posizioni soggettive prive della consistenza del diritto soggettivo in quanto correlate a potestà discrezionali della pubblica amministrazione, di fronte alle quali possono configurarsi soltanto interessi legittimi, tutelabili non davanti al giudice ordinario ma in sede di giurisdizione amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)