Sez. U, Sentenza n. 4895 del 16/07/1983 (Rv. 429783 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE - ATTUAZIONE SOLO PARZIALE DELL'OPERA PUBBLICA - DIRITTO AUTOMATICO DELL'ESPROPRIATO ALLA RETROCESSIONE DELL'IMMOBILE, TUTELABILE DINANZI ALL'A.G.O. - ESCLUSIONE - PREVIA DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITÀ DA PARTE DELLO ESPROPRIANTE - NECESSITÀ - EQUIPOLLENTI - INSUSSISTENZA - POSIZIONE DEL PRIVATO ANTERIORE A TALE DICHIARAZIONE - INTERESSE LEGITTIMO - TUTELABILITÀ DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE - ATTUAZIONE SOLO PARZIALE DELL'OPERA PUBBLICA - DIRITTO AUTOMATICO DELL'ESPROPRIATO ALLA RETROCESSIONE DELL'IMMOBILE, TUTELABILE DINANZI ALL'A.G.O. - ESCLUSIONE - PREVIA DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITÀ DA PARTE DELLO ESPROPRIANTE - NECESSITÀ - EQUIPOLLENTI - INSUSSISTENZA - POSIZIONE DEL PRIVATO ANTERIORE A TALE DICHIARAZIONE - INTERESSE LEGITTIMO - TUTELABILITÀ DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Qualora l'opera pubblica, in relazione alla quale sia stata disposta l'espropriazione del fondo privato, venga attuata solo in parte (nella specie, mediante la costruzione di strade su area espropriata per più complessi lavori di sistemazione edilizia), la mancata prosecuzione ed ultimazione dell'opera medesima non determina "ipso iure" il diritto dell'espropriato di ottenere la retrocessione dell'immobile, tutelabile davanti al giudice ordinario, secondo quanto previsto dall'art. 63 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 per il diverso caso della totale inutilizzazione del bene, ma configura un'ipotesi di parziale utilizzazione dello stesso, nella quale, ai sensi degli artt. 60 e 61 di tale legge, il diritto alla retrocessione della porzione inutilizzata sorge solo per effetto di una dichiarazione d'inservibilità, che deve essere resa dall'espropriante, e che non ammette equipollenti, né può essere sostituita da un accertamento del giudice ordinario, mentre, prima di detta dichiarazione, la posizione del privato ha natura e consistenza di mero interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. (V 3308/79, mass n 399704; (V 239/77, mass n 383764; (V 2550/75, mass n 376478).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)