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Sez. 1, Sentenza n. 821 del 10/02/1998 Cc. (dep. 10/03/1998) Rv. 210017 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Questione di inefficacia della misura cautelare dedotta insieme con altra, attinente a vizi genetici dell'ordinanza cautelare - Potere del giudice del riesame e della Cassazione di valutare anche i motivi concernenti la caducazione della misura - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1998-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210017-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Allorché una questione di perdita di efficacia della misura cautelare sia stata proposta insieme con altre questioni relative a vizi genetici del provvedimento dispositivo della misura stessa, il giudice del riesame o la Corte di cassazione devono esaminare direttamente anche la dedotta causa di cessazione di efficacia della misura, affinché non sia ritardata la decisione "de libertate", che si sarebbe dovuta proporre in altra sede.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)