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Sez. 6, Sentenza n. 2033 del 02/06/1999 Cc. (dep. 27/07/1999) Rv. 214319 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Cause che determinano l'inefficacia del provvedimento applicativo della custodia cautelare - Giudice legittimato a dichiararla - Indicazione - Deducibilità in sede di legittimità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 1999-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214319-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

Le questioni che riguardano la perdita di efficacia della custodia cautelare, risolvendosi in vizi che non concernono la validità del relativo provvedimento, devono essere dedotte in un distinto procedimento, specificamente previsto dall'art. 306 cod. proc. pen., e quindi decise con l'ordinanza di revoca, suscettibile di appello ex art. 310 cod. proc. pen.. Ne consegue che l'estinzione della misura applicativa della custodia cautelare può essere fatta valere dinanzi al giudice della procedura incidentale dell'impugnazione solo quando attiene alla regolarità dell'impugnazione medesima; in ogni altro caso la devoluzione al giudice del procedimento incidentale della questione relativa alla perdita di efficacia del provvedimento impugnato integrerebbe una violazione dell'art.306 cod. proc. pen. che riserva unicamente al giudice del procedimento principale tale competenza e finirebbe con il privare la persona sottoposta alla misura cautelare della possibilità di promuovere, in ordine alla estinzione della stessa, tre gradi di giudizio (istanza di revoca, appello e ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)