Sez. 1, Sentenza n. 3944 del 05/07/1984 (Rv. 435911 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - ACCERTAMENTO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL DIRITTO DI AGIRE E DI RESISTERE - CRITERI - RISULTANZE CERTIFICATE DAL DECRETO DELLA SEGNATURA APOSTOLICA - RIFERIMENTO - NECESSITÀ - NUOVA ISTRUTTORIA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DELLA PARTE DI PRODURRE I DOCUMENTI RILEVANTI AL RIGUARDO - SUSSISTENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - ACCERTAMENTO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL DIRITTO DI AGIRE E DI RESISTERE - CRITERI - RISULTANZE CERTIFICATE DAL DECRETO DELLA SEGNATURA APOSTOLICA - RIFERIMENTO - NECESSITÀ - NUOVA ISTRUTTORIA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DELLA PARTE DI PRODURRE I DOCUMENTI RILEVANTI AL RIGUARDO - SUSSISTENZA.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982, la Corte d'appello, cui spetta dare esecutività alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, ai sensi dell'art. 17 legge 27 maggio 1929 n. 847, deve accertare se il diritto alla difesa sia stato sufficientemente garantito, formandosi in proposito il suo convincimento dall'attenta lettura di tutti gli Atti trasmessi, unitamente al decreto della segnatura apostolica, dai riferimenti in essi impliciti al rispetto della procedura, tenendo anche nel debito conto l'assenza di contestazioni delle parti al riguardo e, più in generale, tutto il loro contegno processuale. La Corte d'appello, infatti, non può svolgere d'ufficio una nuova e completa istruttoria, né ordinare all'organo che ha emanato la sentenza da eseguire l'esibizione degli Atti del processo canonico, ma è la parte che, al fine di provare o di contestare la violazione dei diritti di difesa o di altri principi di ordine pubblico, può produrre ogni documento che ritenga rilevante e, quindi, anche copie autentiche degli Atti canonici. (V 3024/82, mass n 420953; (Conf 1225/83, mass n 426013).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)