Sez. 1, Sentenza n. 1225 del 17/02/1983 (Rv. 426013 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - ACCERTAMENTO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL DIRITTO DI AGIRE E DI RESISTERE - RISULTANZE CERTIFICATE DAL DECRETO DELLA SEGNATURA APOSTOLICA - RIFERIMENTO - NECESSITÀ - CONTRASTO CON LA PREDETTA CERTIFICAZIONE - NUOVA ISTRUTTORIA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DELLA PARTE DI PRODURRE I DOCUMENTI - SUSSISTENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - ACCERTAMENTO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL DIRITTO DI AGIRE E DI RESISTERE - RISULTANZE CERTIFICATE DAL DECRETO DELLA SEGNATURA APOSTOLICA - RIFERIMENTO - NECESSITÀ - CONTRASTO CON LA PREDETTA CERTIFICAZIONE - NUOVA ISTRUTTORIA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DELLA PARTE DI PRODURRE I DOCUMENTI - SUSSISTENZA.*
La Corte d'appello per accertare - nel giudizio di delibazione della pronunzia ecclesiastica di nullità del matrimonio a norma dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847 - se risultino salvaguardati gli elementi essenziali del diritto di agire e di resistere in giudizio nei limiti indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982, deve attenersi alle risultanze certificate dal decreto della segnatura apostolica, salvo che la parte interessata, in contrasto con questa certificazione, deduca precisi elementi di fatto o di diritto tali da costituire denunzia di un vizio determinato, controllabile in concreto. A tale fine la Corte d'appello non può svolgere una nuova e completa istruttoria né ordinare all'organo che ha emanato la sentenza da eseguire l'esibizione degli Atti del processo canonico, ma è la parte che, al fine di provare o contestare la violazione dei diritti di difesa o altri principi di ordine pubblico, può produrre ogni documento che ritenga rilevante e quindi anche copie autentiche degli Atti canonici. (V 3024/82, mass n 420953).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)