Sez. 6, Sentenza n. 13032 del 17/03/2026 Cc. (dep. 09/04/2026) Rv. 289778-01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Art. 324, comma 3, cod. proc. pen. - Omessa trasmissione al tribunale del riesame dei verbali di dichiarazioni assunte durante le indagini - Inefficacia della misura - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di impugnazioni cautelari reali, l'omessa trasmissione al Tribunale del riesame, ex art. 324, comma 3, cod. proc. pen., dei verbali delle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini preliminari non determina la perdita di efficacia del provvedimento impugnato, nel caso in cui tali verbali non abbiano formato oggetto di valutazione da parte del giudice che ha disposto la misura. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto, da parte del Tribunale, dell'eccezione di perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo emesso, per il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., nei confronti del legale rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica, sul rilievo che le dichiarazioni dei tesserati non erano state trasmesse neppure al giudice che aveva adottato il provvedimento).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)