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Sez. 2, Sentenza n. 10431 del 04/03/2026 Cc. (dep. 18/03/2026) Rv. 289613-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Omessa trasmissione di atti al Tribunale del riesame - Inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. - Condizioni - Omessa trasmissione degli atti trasmessi "ab origine" al giudice delle indagini preliminari - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289613-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di misure cautelari personali, l'inefficacia del vincolo ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., si determina nel solo caso di omessa trasmissione al tribunale del riesame degli atti selezionati dal pubblico ministero e da questi, in precedenza, inviati al giudice per le indagini preliminari a fondamento della richiesta, posto che solo in tal caso risulta violata la "catena di trasmissione" prevista dal combinato disposto degli artt. 291 e 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)