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Sez. 3, Sentenza n. 25632 del 29/01/2018 Cc. (dep. 06/06/2018) Rv. 273348 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Omessa trasmissione di atti al Tribunale del riesame - Perdita di efficacia della misura - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273348-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

L'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha escluso che l'omessa trasmissione del supporto audiovisivo relativo all'audizione protetta di un minore vittima di violenza sessuale potesse comportare la caducazione della misura custodiale applicata, attesa la disponibilità, da parte del tribunale, della trascrizione integrale delle dichiarazioni rese in tale sede dalla persona offesa e la mancata allegazione, da parte dell'indagato, di quali elementi decisivi avrebbero potuto essere tratti dalla visione del predetto supporto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)