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Sez. 3, Sentenza n. 1952 del 21/06/1971 (Rv. 352531 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - REGRESSO - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - REGRESSO DEL CONDEBITORE ESCUSSO - DIRITTO ALLA SURROGAZIONE LEGALE - ECCEZIONE OPPONIBILE.*
Stato
decisa il 1971-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352531-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - REGRESSO - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - REGRESSO DEL CONDEBITORE ESCUSSO - DIRITTO ALLA SURROGAZIONE LEGALE - ECCEZIONE OPPONIBILE.*

I condebitori, nei cui confronti il debitore che ha adempiuto il debito comune fa valere il suo diritto alla surrogazione legale nel pagamento di cui all'art 1203 n 3 cod civ, possono opporre nei suoi confronti non soltanto le eccezioni relative al rapporto interno fra i debitori solidali, ma anche quelle opponibili al creditore in ordine all'esistenza ed alla entita del debito pagato e che si concretino nella deduzione di fatti estintivi, limitativi o impeditivi della pretesa creditoria. (Conf 2996'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1297, Cod. Civ. art. 1203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)