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Sez. 1, Sentenza n. 7217 del 25/03/2009 (Rv. 607594 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - PER VOLONTÀ DEL DEBITORE | Obbligazione solidale - Pagamento dell'intero mediante surrogazione per volontà del debitore - Incidenza sulla posizione del condebitore solidale - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607594-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - PER VOLONTÀ DEL DEBITORE

In tema di pagamento con surrogazione per volontà del debitore in una obbligazione solidale, l'avvenuta sostituzione del creditore originario con il creditore surrogato per effetto del pagamento effettuato da uno dei condebitori solidali non muta la posizione degli altri condebitori solidali, ai quali il surrogato può chiedere il pagamento dell'intero, in quanto la surrogazione determina la successione nel lato attivo dell'obbligazione solidale, attesa l'unicità dell'obbligazione, indipendentemente dalla configurabilità di distinti rapporti tra i singoli condebitori ed il creditore, i quali rilevano esclusivamente nei rapporti interni tra coobbligati, e possono dar luogo ad diritto di regresso (art. 1299 cod. civ.) ed alla surrogazione legale (art. 1203, primo comma, n. 3 cod. civ.) a vantaggio del condebitore escusso dal surrogato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1202, Cod. Civ. art. 1203 com. 1 n. 3, Cod. Civ. art. 1299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)