Sez. 3, Sentenza n. 2011 del 01/03/1994 (Rv. 485502 - 01)
Obbligazioni in genere - Solidarietà - Regresso | Eccezioni degli altri debitori - Opponibilità all'attore in regresso - Limiti.
Obbligazioni in genere - Solidarietà - Regresso
I condebitori nei cui confronti il debitore che ha adempiuto fa valere il suo diritto di regresso, possono opporre i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune solo se questi fatti, essendo precedenti alla data dell'adempimento, avrebbero potuto essere opposti al creditore nel momento dell'adempimento, e non anche se si tratta di fatti successivi, dei quali pretendano di avvantaggiarsi ai danni del coobbligato che ha pagato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1297, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)