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Sez. 3, Sentenza n. 2011 del 01/03/1994 (Rv. 485502 - 01)

Obbligazioni in genere - Solidarietà - Regresso | Eccezioni degli altri debitori - Opponibilità all'attore in regresso - Limiti.
Stato
decisa il 1994-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485502-01

Obbligazioni in genere - Solidarietà - Regresso

I condebitori nei cui confronti il debitore che ha adempiuto fa valere il suo diritto di regresso, possono opporre i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune solo se questi fatti, essendo precedenti alla data dell'adempimento, avrebbero potuto essere opposti al creditore nel momento dell'adempimento, e non anche se si tratta di fatti successivi, dei quali pretendano di avvantaggiarsi ai danni del coobbligato che ha pagato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1297, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)