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Sez. L, Sentenza n. 14949 del 23/10/2002 (Rv. 558030 - 01)

ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI | Lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali - Coincidenza delle operazioni con giornate lavorative - Indennità di presenza - Spettanza.
Stato
decisa il 2002-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558030-01

ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI

L'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (t.u. delle leggi relative alle elezioni della Camera dei deputati), nel testo sostituito dall'art. 11 legge n. 53 del 1990, secondo cui, per i lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al primo comma sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa, comporta che non possono avere rilievo ostativo alla maturazione di indennità di presenza, correlate alla semplice presenza (o meno) in servizio del lavoratore, le assenze effettuate nei periodi corrispondenti alla durata delle operazioni elettorali.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST., Legge 21/03/1990 num. 53 art. 11, Legge 29/01/1992 num. 69 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)