Sez. L, Sentenza n. 8400 del 12/06/2002 (Rv. 555014 - 01)
ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI | Lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali - Spettanza di tre giorni di ferie retribuite - Coincidenza delle operazioni con la domenica o con giornata non lavorativa - Prolungamento corrispondente del periodo feriale o pagamento della indennità sostitutiva - Necessità - Criteri di computo - Coincidenza delle operazioni con solo alcune ore di giornata lavorativa - Diritto alla retribuzione per l'intera giornata - Spettanza.
ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI
L'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, modificato dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come interpretato dall'art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69, in base al quale i lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni, deve essere interpretato; a) nel senso che sia la domenica sia le altre giornate non lavorative non rilevano ai fini della spettanza a tali lavoratori dei giorni di ferie retribuiti, con la conseguenza che, ove le operazioni elettorali cadano, in tutto o in parte, in tali giornate, il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale in altrettante giornate lavorative, ovvero al pagamento, a carico del datore di lavoro, dell'indennità sostitutiva, da computare con riferimento ai "giorni di assenza" dal lavoro compresi nel periodo delle dette operazioni, e non già ad un parametro orario; b) nel senso per cui ove le operazioni elettorali coincidano invece con un giorno lavorativo e si sviluppino solo per un limitato numero di ore, nondimeno la retribuzione vada corrisposta in relazione all'intera giornata.
Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST., Legge 21/03/1990 num. 53 art. 11, Legge 29/01/1992 num. 69 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)