Sez. L, Sentenza n. 10441 del 08/08/2000 (Rv. 539324 - 01)
ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI | Lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali - Spettanza di tre giorni di ferie retribuite - Coincidenza delle operazioni con la domenica e con giornate non lavorative - Prolungamento corrispondente del periodo feriale o pagamento dell'indennità sostitutiva - Necessità - Criteri di computo.
ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI
L'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, in base al quale i lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni, deve essere interpretato nel senso che sia la domenica sia le altre giornate non lavorative (quale il sabato nel caso di settimana corta, qualunque sia la disciplina contrattuale ai fini della retribuzione e del computo del periodo feriale) non rilevano ai fini della spettanza a tali lavoratori dei giorni di ferie retribuiti, non detraibili dall'ordinario periodo di ferie annuali, con la conseguenza che, ove le operazioni elettorali cadano, in tutto o in parte, in tali giornate, il lavoratore ha diritto al corrispondente periodo feriale in altrettante giornate lavorative (da computare con riferimento ai "giorni di assenza" dal lavoro compresi nel periodo delle dette operazioni, e non già ad un parametro orario), ovvero al pagamento, a carico del datore di lavoro, dell'indennità sostitutiva.
Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST., Legge 21/03/1990 num. 53 art. 11, Decreto Legisl. 28/12/1993 num. 534 CORTE COST., Legge 29/01/1992 num. 69 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)